Nuove modalità spese detraibili 2020
Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (art. 15 del TUIR) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la decadenza del beneficio stesso.
Obbligo di pagamento tracciabile
Dal 1° gennaio 2020 è necessario effettuare i pagamenti mediante strumenti tracciabili come: versamenti bancari o postali (bonifici), carte di debito (bancomat), carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Si rende quindi necessario, conservare insieme al documento di spesa la prova di pagamento, ossia la “pezze giustificative”.
A quali spese si applica l’obbligo dei pagamenti tracciabili
Tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19%, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- spese per istruzione
- spese funebri
- spese per l’assistenza personale
- spese per attività sportive per i ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- erogazioni liberali
- spese veterinarie
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interrogionale.
Questo quanto previsto dall’art. 1, commi 679 e 680 dalla Legge di Bilancio 2020
Eccezioni
La nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che le nuove regole non si applicano in relazione alle spese sostenute per:
- acquisto di medicinali e dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale.