La legge di bilancio 2020 ha aumentato da 5 a 7 i giorni di congedo “obbligatorio” per i neo papà entro i primi cinque mesi di vita del figlio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo “facoltativo” in alternativa alla madre.
Il congedo per nascita
Al padre-lavoratore è riconosciuta, sia per il congedo obbligatorio, sia per il giorno facoltativo, un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione per il periodo di astensione. I periodi di congedo contribuiscono al computo dell’anzianità di servizio, dei ratei di ferie, dei permessi e delle mensilità aggiuntive.
Per usufruire del congedo per nascita, il padre lavoratore deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro, indicando le date in cui intende usufruirne. La comunicazione deve essere inoltrata con un anticipo di almeno 15 giorni.
Il congedo obbligatorio è da considerarsi un diritto autonomo a aggiuntivo a quello della madre. La prestazione è a carico dell’Inps, ma è il datore di lavoro che deve calcolare l’indennità e anticipare la cifra in busta paga.