Trattamento malattia
Il contratto collettivo nazionale metalmeccanico, ad eccezione degli artigiani, regola molteplici aspetti relativi alla malattia. I più importanti riguardano la disciplina degli adempimenti del lavoratore, del periodo di comporto e del trattamento economico.
ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE | ||
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IL LAVORATORE DEVE: Avvisare dell’assenza entro il 1° giorno di malattia (fine turno) Inviare entro il 2°giorno dall’inizio dell’assenza, il numero del protocollo del certificato medico L’eventuale prosecuzione deve essere comunicata al datore di lavoro con le stesse modalità. |
FASCIE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA
Tutti i giorni compreso la domenica o festivi Dalle 10.00 ALLE 12.00 Dalle 17.00 ALLE 19.00
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CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Per la determinazione del periodo di conservazione del posto si procede con la somma di tutti gli eventi morbosi realizzati nel triennio antecedente all’ultimo evento di malattia.
In caso di malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo definito comporto breve o di comporto prolungato.
PERIODO DI COMPORTO | ||
Anni di servizio | Comporto breve durata /gg | Comporto prolungato durata/gg |
fino al 3° | 183 (6mesi circa) | 274 ( 9 mesi circa) |
oltre il 3° fino al 6° | 274 (9 mesi circa) | 411 (13 mesi e mezzo circa) |
oltre il 6° | 365 (12 mesi circa) | 548 (18 mesi circa) |
CASISTICHE CHE DANNO DIRITTO AL COMPORTO PROLUNGATO:
- Unica malattia nei 3 anni, ininterrotta e che porta al superamento dei 6, 9 e 12 mesi in base all’anzianità di servizio;
- Unica malattia nei tre anni, con unica ricaduta nella stessa malattia entro 61 giorni dalla ripresa del lavoro e che porta complessivamente al superamento dei 6, 9 e 12 mesi in base all’anzianità di servizio;
- Nel triennio precedente la malattia in corso si siano verificate 2 malattie della durata di almeno 91 giorni ciascuna.
- La prognosi della malattia in corso al momento del superamento del “comporto breve” ha una durata pari o superiore a 91 giorni.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta al datore di lavoro, ad un periodo di aspettativa (senza decorrenza della retribuzione né dell’anzianità di servizio) continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, fino alla guarigione clinica documentata
TRATTAMENTO ECONOMICO
I lavoratori non in prova hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell’azienda fino al raggiungimento del normale trattamento complessivo netto che avrebbero percepito se avessero lavorato, secondo le seguenti percentuali della retribuzione globale:
TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
Anni di servizio | Durata assenza | Percentuale |
Fino al 3° | primi 122 giorni | 100 |
Giorni residui | 80 | |
Oltre il 3° fino al 6° | primi 153 giorni | 100 |
Giorni residui | 80 | |
Oltre il 6° | primi 214 giorni | 100 |
Giorni residui | 80 |
Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio. Il periodo di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi è retribuito con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico suddetto fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
MALATTIE BREVI
Nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si verifichino assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno così retribuiti:
– quarta assenza: 66% dell’intera retribuzione globale;
– quinta assenza e successive: 50% dell’intera retribuzione globale